Rumori molesti dei vicini: cosa fare concretamente?

I rumori molesti sono un problema molto comune, soprattutto quando si vive in un condominio o si hanno dei vicini di casa che non sono proprio educatissimi. Cosa si può fare concretamente quando si ha a che fare con una simile situazione? È quanto si analizzerà nella seguente guida.

Cosa sono i rumori molesti: la definizione da codice civile

Per definizione generica ed etimologico possiamo dire che i rumori molesti sono quelli che turbano ed infastidiscono l’udito e si propagano in casa di una persona, proveniente da abitazioni vicine. In base all’ordinamento italiano, il rumore o lo schiamazzo vengono disciplinati sia sul fronte del codice civile che su quello del codice penale.

Andando nel dettaglio del primo, è possibile affermare che un primo accenno di rumori nel codice civile lo si trova nell’articolo 844, dove si parla genericamente del concetto. Tuttavia all’interno della norma è prevista anche insita la definizione di rumore molesto. Questo perché nell’articolo si legge che il proprietario di un immobile non può reclamare su rumori provenienti dalla casa del vicino se essi rimangono sulla soglia della normale tollerabilità.

Di contro è possibile affermare che il rumore diventa molesto quando considerato intollerabile. Da ciò è possibile dedurre che il rumore non consentito dalla legge, ovvero illegale, è quello intollerabile. Viceversa, il rumore tollerabile è quello per il quale non è possibile sollevare questione davanti ad un giudice di tribunale: ciò nell’ottica secondo la quale un rapporto di buon vicinato richiede sempre un minimo di tolleranza. 

Tutto questo è pienamente vero, ma dunque cosa si intende per rumore intollerabile a cui si può ricollegare il concetto di rumore molesto? Ebbene da questo punto di vista è molto complicato poter stabilire la linea sottile che divide la tollerabilità dalla intollerabilità. Il legislatore non ha indicato nello specifico cosa considerate rumore intollerabile e cosa invece rumore tollerabile.

Per cui in caso di richiesta di risarcimento diventa onere del giudice (in realtà una bella patata bollente, ndr) stabilire caso dopo caso se quella data circostanza si può considerare parte integrante di rumore molesto e quindi, illecito. Come fa il giudice quindi ad effettuare una simile valutazione? Ovviamente utilizzando dei parametri, quali cioè:

  • Entità del rumore, ovvero quanto il rumore prodotto sia in grado di fuoriuscire dall’ambiente e disturbare gli ambienti vicini;
  • Lasso di tempo in cui viene prodotto il rumore. Se ad esempio accade di notte o di sera, quando il chiasso dovrebbe essere attenuato a causa del riposo, quasi sicuramente il rumore verrà annoverato tra quelli intollerabili;
  • Persistenza del rumore. Più dura il chiasso minore sarà la soglia di tollerabilità dello stesso. Certo la caduta di un piatto anche se intensa e rumorosa non potrà essere messa a paragone con l’utilizzo di un aspirapolvere che si protrae per molti minuti;
  • Il luogo in cui si trova l’appartamento dove si produce il rumore. Nel caso di centro urbano, i rumori esterni sono già di base più intensi per il viavai i strada quindi la percezione del chiasso del vicino è meno intensa. In periferia o comunque in una zona tranquilla dove c’è quiete e silenzio si ha la situazione opposta ovvero il minimo rumore viene percepito e considerato molesto;
  • Il bisogno di produrre rumore. Se a dare fastidio ad esempio è il rombo della lavatrice non si può pretendere che lo stesso venga considerato molesto, in quanto ormai questo elettrodomestico è parte integrante della nostra quotidianità e senza non è possibile stare. Viceversa, se a dare fastidio è il volume della radio o della TV, il discorso si ribalta del tutto.

Cosa fare in caso di rumori molesti

Chiunque pensi di avere a che fare con situazioni di rumore molesto può far valere i propri diritti sia in sede civile che in sede penale. Nel primo caso basta rifarsi al contenuto dei due articoli del codice civile quali il 2043 e il già citato 844 (nel 2043 su legge che qualunque fatto colposo o doloso provochi danno ingiusto dà diritto alla parte soccombente di ottenere il risarcimento). Con il primo articolo quindi si ha tutto il diritto di porre in essere un’azione di risarcimento danni, in questo caso basta far valere l’idea di aver subito un disturbo della quiete pubblica e del riposo, senza contare di poter eventualmente dimostrare l’aver subito dei danni alla salute.

Nel secondo caso invece, ovvero in sede penale, un eccesso di rumori può portare la parte soccombente a denunciare chi produce rumori per il reato di disturbo della quiete pubblica, ai sensi dell’articolo 659 del codice penale. In questo caso chi produce il rumore sarà sanzionato sia per aver assunto un comportamento commissivo (produzione di rumori molesti), sia per aver assunto un comportamento omissivo (il non aver fatto nulla per evitare la realizzazione dei rumori). La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 309 euro.

Come scrivere una lettera di reclamo per rumori molesti

Onde evitare spiacevoli rapporti con il vicinato, prima di adire alle autorità giudiziarie, sarebbe opportuno fare un passaggio preventivo con la persona in questione. Il tutto attraverso una lettera di reclamo per rumori molesti. Basta usare toni formali ma gentili invitando il diretto interessato ad assumere un comportamento consono. Si consiglia di scrivere nella lettera anche gli episodi in cui si sono reiterati i rumori molesti che hanno arrecato disturbo. A conclusione della lettera si suggerisce di invitare la persona a non mettersi più nella posizione di fare rumore, altrimenti ci si vede costretti a rivolgersi a chi di dovere. 

Esposto ai vigili urbani per rumori molesti

Quando la sopportazione dei rumori diventa impossibile, non resta che rivolgersi alle autorità competenti. Si può quindi prendere contatti con carabinieri o vigili urbani al fine di fare un esposto e chiedere pertanto il pronto intervento. Si precisa che qualunque sia la forza dell’ordine a cui si rivolge, non è mai possibile fare un esposto o una denuncia per rumori molesti anonima. La stessa avrà sempre il nome di coloro i quali si rivolgono alle autorità affinché prendano provvedimenti.

La denuncia avrà dicitura “contro ignoti” qualora i rumori molesti provengano da un gruppo di persone per strada di cui si ignora l’identità (vero è comunque che è possibile anche sporgere denuncia verso il proprietario di un locale notturno per gli schiamazzi fatti dai suoi clienti). Se invece si tratta di rumori molesti provenienti dai vicini, allora la denuncia sarà rivolta agli stessi.

Come registrare i rumori molesti del vicino

Per coloro che decidono di adire al giudice onde ottenere il risarcimento per i danni subiti e per ottenere l’interruzione dei rumori molesti reiterati nel tempo è possibile registrare i rumori del vicino. Occhio però che in questo caso a meno che non si sia in possesso di strumenti di una certa portata (fonometro tanto per dire uno in quanto è un dispositivo in grado di captare e registrare il rumore ambientale) attraverso i quali dimostrare l’autenticità della registrazione, le prove non saranno considerate tali.

Si può essere anche in possesso di un impianto stereo, di un impianto di rilevazione delle onde acustiche: la registrazione non avrebbe comunque valore probatorio. Il solo modo poi per dimostrare quanto si dice è la nomina da parte del giudice di un CTU che faccia tutte le rilevazioni del caso.

Immagine da Pixabay.com.

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