Naspi e disoccupazione: cosa prevede questa indennità e i ricorsi giurisprudenziali

La NASPI, acronimo di Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una nuova indennità erogata dall’ente previdenziale INPS per tutti coloro che perdono il posto di lavoro (in maniera involontaria). Ecco come funziona, chi può richiederla e cosa prevede, secondo anche le ultime pronunce giurisprudenziali.

I soggetti che possono beneficiarne

Se perdi involontariamente il tuo posto di lavoro avrai diritto ad accedere al contributo NASPI. Questo nuovo istituto ha infatti depennato dal novero ordinamentale ogni altra misura di indennità di disoccupazione (alias Aspi, Requisiti Ridotti, Mini Aspi, e disoccupazione ordinaria). Le sole categorie che non possono avere accesso alla NASPI sono coloro che godono di contratti COCOCO, COCOPRO, i quali infatti percepiranno la Dis-Coll. Un ‘altra categoria esclusa dal novero negli aventi diritto è quella dei dipendenti pubblici (come i docenti) e quella dei lavoratori agricoli, per i quali esiste una disoccupazione specifica.

I requisiti per accedere alla NASPI

In primis per richiedere la disoccupazione ci vuole il requisito del licenziamento involontario (tant’è che i dimissionari volontari non percepiscono tale indennità). Anche chi si dimette per giusta causa può percepire la Naspi, a patto che però venga rilasciata una certificazione dell’ufficio Territoriale del Lavoro competente come zona.

Non è importante ai fini del versamento NASPI quale sia la motivazione che abbia indotto il datore di lavoro a licenziare il dipendente. Il che vuol dire che possono avere accesso all’indennità anche coloro che sono interessati da licenziamento concordato, collettivo e per giusta causa.

E’ essenziale altresì che il dipendente possa vantare a suo favore un numero minimo di 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni antecedenti il momento in cui viene a valere il licenziamento. In secondo luogo, bisogna vantare un minimo di 30 giorni reali di lavoro, che siano quindi stati interessati da contributi, nell’arco di un anno prima della data di licenziamento.

Naspi, quanto dura

Come abbiamo poc’anzi spiegato, è importante vantare dalla propria parte 4 anni di lavoro antecedenti il licenziamento. Il motivo di tale requisito sta nella durata e nell’importo che l’indennità in esame avrà per il lavoratore interessato. Tutto il periodo di lavoro che precede quella data contribuisce cioè alla maturazione della NASPI. Si precisa tuttavia che altri tipi di indennità per disoccupati, non possono essere cumulate per far aumentare importo e durata della NASPI stessa. Ne consegue che l’erogazione INPS di questa indennità di disoccupazione non può superare i 24 mesi.

La Naspi inizia ad avere i suoi effetti “a partire dall’ottavo giorno successivo al licenziamento”. Affinché sia valida questa decorrenza bisogna essere tempestivi nella presentazione della domanda. Quest’ultima, non a caso andrebbe presentata proprio entro 8 giorni dalla data di perdita del lavoro. Qualora invece dovessero esserci dei ritardi a causa dei quali la domanda si presenta dopo, la Naspi decorre dal giorno seguente alla presentazione della domanda stessa. E’ doveroso evidenziare che si ha diritto a chiedere la Naspi entro il 68imo giorno successivo al licenziamento (anche se nell’anno 2020 i termini concernenti tale indennità sono stati prorogati per l’emergenza covid vissuta negli ultimi mesi).

La natura dell’importo: come si calcola la NASPI

Dal punto di vista quantitativo dell’importo, per il calcolo della prestazione, questa ha un valore pari al 75% dello stipendio medio che il lavoratore riceve ogni mese, sulla base imponibile ai fini previdenziali. Secondi i dettami normativi, qualora la retribuzione media  dovesse essere di circa 1.227,55 euro (importo 2020 che cambia di anno in anno a seconda delle variazioni dell’indice ISTAT), l’indennità si calcola  sommando al 75% di 1.227,55 euro, il 25% della differenza tra il pagamento salariale medio mensile e l’importo soglia, cioè proprio 1.227,55. Comunque sia, almeno per quest’anno l’indennità non può avere un importo maggiore di 1.335,40 euro

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